ATTENZIONE: l’art.13-bis della Legge di conversione 28.06.2019, n. 58 ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita di alcolici assoggettati ad accisa.

ATTENZIONE: l’art.13-bis della Legge di conversione 28.06.2019, n. 58 ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita di alcolici assoggettati ad accisa.
La licenza è rilasciata nei casi di:
□ Nuova apertura
□ Voltura per quelle ditte munite di licenza fiscale
□ Variazione del titolare/legale rappresentante o del domicilio fiscale
□ Esercizio di attività temporanee.
Sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma2, del D.Lgs. n.504/95:
Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
Permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni.
I modelli per il rilascio della licenza si trovano nel sito dell’Agenzia Dogane Monopoli: https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1 (moduli sia per le nuove attività sia per coloro che hanno iniziato l'attività tra il 29/08/2017 e il 30/06/2019 e che devono consolidare la loro posizione entro il 31/12/2019)
L’adozione del presente formulario, non ha carattere vincolante per l’utente. È quindi possibile utilizzare un modello di denuncia predisposto secondo un altro formato, purché contenente gli stessi elementi informativi e relativa documentazione allegata.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare:
Ufficio delle Dogane di Trento
via C. Vannetti 13 – 38122 TRENTO
tel. 0461/1914325
fax 0461 1914396
email: dogane.trento.urp@agenziadogane.it.