

Si informa la popolazione che ai sensi dell’art. 29 del codice della strada, dell’art. 77 c. 8 del Regolamento Edilizio comunale e dell’art. 13 del Regolamento di Polizia urbana vi è:
- l’obbligo per i proprietari dei fondi confinanti con la strada e spazi pubblici di mantenere tagliate le siepi e di accorciare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, infatti, ramificazioni e fogliame non possono limitare l’efficacia degli impianti di illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale in modo da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione.
L’obbligo di ripristino e mantenimento del verde adiacente la viabilità pubblica è a totale carico del proprietario, ai sensi dell’art. 29 del codice della strada.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.
Vallelaghi 22.05.2023