Ai sensi dell'articolo 90 bis della L.P. 15/2015, ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione, entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori, è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata.
L'agevolazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dall'acquisto. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti, anche mediante controlli a campione