

Si Comunica che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art 14-ter del dettato normativo in oggetto che prevede l’esenzione IMIS relativamente al debito d’imposta imputabile dai mesi di gennaio a giugno 2021 in presenza di specifici requisiti è stata prevista l’esenzione IMIS nei seguenti casi:
I fabbricati che rientrano fra quelli previsti dall’art. 14ter, commi 1, 3, 4 e 5 e quindi:
a) fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;
b) fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;
c) agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed
escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, Bed and breakfast;
d) fabbricati rientranti nella categoria catasta D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
e) fabbricati rientranti nella categoria catasta D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
f) fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili;
g) fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano destinati a esercizio rurale, casa per ferie e albergo diffuso.
h) fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano destinati a agenzie di viaggio e turismo;
i) fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6;
j) fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico (art. 37 bis della L.P. 15/05/2002, n. 7), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) in data antecedente al 18/05/2021, ovvero variato tra il 01/06 e il 15/09/2021, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 5, della L.P. 30/12/2014, n. 14.
Coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. e gestore dell’attività svolta nel fabbricato tranne per i fabbricati elencati nel precedente comma alle lettere b) e d) per i quali non è previsto questo requisito.
Per beneficiare della riduzione, il soggetto passivo rientrante nei parametri sopra descritti deve presentare entro il termine prescrittivo del 15/09/2021 una comunicazione (scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.vallelaghi.tn.it) anche via PEC all’indirizzo info@pec.comune.vallelaghi.tn.it con l’indicazione dei fabbricati, l’attestazione della sussistenza dei presupposti previsti e l’indicazione dei mesi di possesso.