Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale.

Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale.
L’effettuazione dei trattamenti fitosanitari in prossimità di plessi scolastici, asili nido, scuole per l’infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, parchi gioco per bambini, è autorizzata dalle ore 22.00 alle 6.00.
Questa disposizione si applica per interventi al di sotto dei 30 metri