La segnalazione certificata di inizio attività è una procedura semplificata che consente al cittadino di effettuare gli interventi edilizi elencati all'art. 85 della L.P. 15/2015 ad avvenuta presentazione della stessa.
Modulo Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti interventi:
- i volumi tecnici;
- le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 3;
- il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
- la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
- i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
- le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma;
- le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
- i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
- la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire;
- le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro;
- l'installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, secondo le disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il rappresentante del comune si è espresso favorevolmente nella conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia di autorizzazione unica territoriale e di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di settore;
Sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:
- gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda;
- gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi;
- gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l'autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente.
File del modulo
Pubblicato il: Lunedì, 07 Dicembre 2020 - Ultima modifica: Lunedì, 10 Ottobre 2022