Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento di accesso decorre “dalla presentazione dell’istanza” (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.).
Il responsabile della struttura comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.
Chiunque può accedere ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
al responsabile della struttura comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta
gratuita
30 giorni
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata utilizzando il modello allegato.
-
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.comune.vallelaghi.tn.it
- tramite posta ordinaria al Comune di Vallelaghi - ufficio segreteria (Via Roma, 41 - 38096 VALLELAGHI)
La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione (informazione facoltativa) e può essere presentata con le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata
- tramite posta elettronica semplice
- tramite posta raccomandata
- tramite posta ordinaria
- tramite fax
- a mani.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 23/1992). Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.