- La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
- La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
- dal coniuge;
- da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
- dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
- La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
- La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
- in natura, nei tratti liberi da manufatti;
- in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
- La persona incaricata alla dispersione in natura à tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
- Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il Comune gestore del cimitero provvederà alla verbalizzazione.
Chi può richiedere
I parenti del defunto
Dove rivolgersi
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Telefono: 0461-864014 interno 5
Come fare / Cosa fare
Per ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri i familiari devono presentare apposita richiesta con allegata la manifestazione di volontà del defunto e indicare il luogo in cui viene effettuata la dispersione.
Riferimenti normativi
- Legge 30 marzo 2001 n. 130.
- Legge Provinciale 20 giugno 2008 n. 7