Con “noleggio senza conducente” si intende l’attività di locazione di biciclette, autoveicoli, autovetture, autocaravan, autocarri, motocicli, rimorchi (es. roulotte) o altro.
L’apertura di un’attività di noleggio veicoli senza conducente di veicoli è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Comune dove si trova la sede legale dell’impresa, nonché ai Comuni sul territorio dei quali è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa.
La S.C.I.A. è trasmessa entro 5 giorni dal Comune al Servizio Polizia amministrativa provinciale e alla Questura per gli adempimenti di competenza.
Condizioni necessarie per segnalare l'apertura dell’attività di noleggio veicoli senza conducente:
- Requisiti morali: insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni;
- non sussistenza delle cause di divieto di cui all'articolo 11, comma 2, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (TULPS).
- Conformità dei locali dell’eventuale rimessa sede dell’attività: la rimessa deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità.
- Se l'autorimessa ha una superficie superiore a 300 mq rientra nelle attività soggette alla prevenzione incendi.
- I veicoli destinati all'attività di noleggio senza conducente devono essere immatricolati per tale uso.
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente”